Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 47

(Interventi ammissibili)

1. Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli alunni o studenti iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 70 per cento delle risorse complessivamente disponibili.

(1)

2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, purché direttamente riferibili alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 46:

a) consulenze e collaborazioni del personale esterno;

b) affitto di locali; noleggio di mezzi di trasporto, strumenti, attrezzature e materiali;

c) acquisto di pubblicazioni e materiale didattico, anche in formato digitale, destinato alla fruizione collettiva; acquisto di materiale di facile consumo;

d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.