Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 43

(Ammontare del contributo)

1. Il riparto dei contributi viene effettuato sulla base del numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni beneficiari che realizzano attività integrative extrascolastiche.

(1)(2)

2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre una riserva, non superiore al 25 per cento dello stanziamento di cui al comma 1, per ulteriori interventi nelle scuole montane. La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente ai Comuni ricadenti in area montana.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 3/2019

Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.