Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 41

(Tempo integrato extrascolastico)

(1)

1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti una fruizione più ampia delle attività didattiche e un maggiore sviluppo delle competenze, la Regione sostiene il tempo integrato extrascolastico promosso dalle scuole primarie e secondarie di primo grado appartenenti al Sistema scolastico regionale, con priorità alle scuole situate in area montana.

(2)(3)

2. Sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni sede di istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado che realizzano progetti promossi dalle scuole riguardanti il tempo integrato extrascolastico.

(4)(7)

3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento e recupero scolastico, laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali, iniziative di socializzazione ad alto valore educativo.

(5)(8)

3 bis. In sede di prima applicazione sono beneficiari i Comuni sede di istituzioni scolastiche con popolazione fino a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

(6)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019

Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019

Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019

Parole aggiunte al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.