Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 40.1

(Modalità di attuazione degli interventi)

(1)

1. L'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39, comma 2, avviene:

a) nell'ambito dei progetti inseriti nell'Agenda digitale della Regione per lo sviluppo della banda larga e ultra larga per gli interventi di cui alla lettera a);

b) mediante convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e l'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio scolastico regionale per gli interventi di cui alle lettere b) e d);

c) mediante l'emanazione di appositi bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, per gli interventi di cui alla lettera c);

d) mediante stanziamento annuale stabilito con legge finanziaria regionale per gli interventi di cui alla lettera c bis).

Note:

Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.