Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 37

(Interventi)

1. Gli interventi di promozione delle culture e delle lingue minoritarie, slovena, friulana e tedesca sono attuati nell'ambito del Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 34, nonché mediante il sostegno finanziario alle attività specifiche di cui al titolo IV della presente legge, di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e alla legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia).

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.