Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 26

(Assicurazione scolastica)

1. Al fine di garantire l'assicurazione dei bambini delle Sezioni Primavera, degli alunni delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e al trasporto, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni, la Regione interviene con il pagamento di una polizza assicurativa rivolta a tutti gli istituti del Sistema scolastico regionale e al Collegio del Mondo Unito.