Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 19

(Concessione e rendicontazione)

1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 18.

(1)

2. Con il decreto di concessione e liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

(2)

2 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), ai soggetti privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.