Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 18

(Presentazione delle domande)

1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso, esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.

(1)(2)

2. La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e il numero dei minori iscritti alla data della domanda, nonché il programma educativo della scuola coerente con gli orientamenti educativi statali;

b) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera c), devono essere corredate del programma di attività e del preventivo di spesa;

c) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera d), devono essere corredate di un preventivo sommario di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento.

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 22/2021

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 13/2023

Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 13/2023