Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 15 ter

(Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva)

(1)

1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno agli studenti non vedenti o con disabilità visiva iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, ARDIS concorre annualmente al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche medesime per la messa a disposizione di libri di testo accessibili tramite il servizio svolto dai soggetti riconosciuti o autorizzati in base all'articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018), a rendere in modalità accessibile i libri di testo destinati agli studenti non vedenti o con disabilità visiva, secondo le classificazioni della legge 3 aprile 2001 n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici).

2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:

a) i requisiti degli studenti aventi diritto;

b) la quota massima del finanziamento per studente iscritto avente diritto ai sensi della lettera a);

c) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.

3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.

4. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli studenti aventi diritto iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.

5. ARDIS richiede alle istituzioni scolastiche il numero degli studenti individuati ai sensi del comma 1, iscritti nell'anno scolastico per il quale il contributo è concesso.

(2)

6. L'erogazione del finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte dell'istituzione scolastica.

7. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.

8. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato:

a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;

b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 30, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 5 sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 10/2023