Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 15

(Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni)

(1)(4)

1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.

3. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi di cui al comma 1 e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, oppure ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.

5. Il riparto di cui al comma 4 avviene per il 50 per cento in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in proporzione al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019

Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.