Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
CAPO V
 SEZIONI PRIMAVERA
Art. 38
1. La Regione č autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali, denominate "Sezioni Primavera", disciplinate dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autoritā scolastiche statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalitā e le procedure per l'attuazione degli interventi.
2. Le disposizioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), non si applicano alle sezioni di cui al comma 1.
2 ter. Ai fini del comma 2 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali) e di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 5, L. R. 15/2020
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.