INTERVENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 34
(Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione č autorizzata a concedere alle scuole statali e paritarie della Regione appartenente al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, contributi triennali a sostegno degli interventi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche medesime e che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.