Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
TITOLO III
 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
CAPO I
 OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI DIDATTICI
Art. 33
1. La Regione sostiene interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, e definiti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dell'articolo 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
3. II Piano intende favorire un'offerta formativa ricca e articolata per gli studenti e, valorizzando la autonomia scolastica, definisce le tipologie di interventi, le linee di azione e le aree tematiche per lo sviluppo della integrazione, della inclusione, dell'uguaglianza, delle pari opportunità e delle competenze necessarie ad esercitare una cittadinanza attiva nel contesto locale e nel contesto europeo. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per le diverse tipologie di intervento.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Lettera f) del comma 4 sostituita da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Lettera f bis) del comma 4 aggiunta da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8 Lettera f) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO III
 PROGETTI SPECIALI
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 36 bis
1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211"Istituzione del <<Giorno della Memoria>> in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge 30 marzo 2004, n. 92"Istituzione del <<Giorno del ricordo>> in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle scuole e ai Comuni della regione un contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo.
3. Sono beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila. Sono, altresì, beneficiari i Comuni purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 3/2019
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 36 quater
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, con i rappresentanti del sistema produttivo e con istituti scolastici secondari, di secondo grado del sistema scolastico regionale di riferimento per il sostegno di progetti riguardanti l'attivazione di classi sperimentali del secondo biennio e ultimo anno, che hanno lo scopo di realizzare percorsi scolastici innovativi per consentire agli allievi di osservare e sperimentare le attività delle professioni collegate alle filiere produttive strategiche del territorio regionale e di favorire un più agevole e immediato ingresso nel mondo del lavoro coerente con il percorso scolastico concluso.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione, dalla quale devono emergere i seguenti impegni delle parti:
a) per l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'impegno a sostenere e accompagnare il processo di modifica curricolare nel rispetto degli ordinamenti scolastici esistenti, a monitorare l'andamento del processo e a favorire la formazione dei docenti;
b) per l'istituto scolastico secondario di secondo grado, l'impegno ad adottare le forme di flessibilità e autonomia consentite dall'ordinamento scolastico al fine di attuare la modifica curricolare anche con la trasversalità degli insegnamenti tra un indirizzo e l'altro per consentire la curvatura necessaria sulle tematiche di interesse delle filiere produttive strategiche regionali;
c) per i rappresentanti del sistema produttivo l'impegno ad individuare gli esperti delle filiere produttive strategiche regionali per svolgere attività di formazione in compresenza nel numero minimo di ore definito nel protocollo, a supportare le attività di promozione, a promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione tra le scuole e le imprese e ad individuare aziende disponibili ad assumere ad esito del percorso formativo gli studenti in ambiti coerenti con il percorso di studio e la curvatura della classe sperimentale;
d) per l'Amministrazione regionale l'impegno a sostenere il percorso con interventi di orientamento educativo, di pianificazione dell'offerta formativa e della rete scolastica e con un supporto finanziario a favore dell'istituto scolastico sottoscrittore nella misura massima di 10.000 euro a valere per l'intero percorso.
3. La medesima convenzione di cui al comma 2 definisce gli indirizzi e le articolazioni oggetto di modifica curricolare, i termini e le modalità di erogazione del finanziamento regionale e di rendicontazione della spesa sostenuta.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 36 quinquies
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuato il riparto delle risorse da assegnare ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg.
3. ANBIMA Fvg e USCI Fvg effettuano il riparto delle risorse assegnate a favore delle bande musicali e dei cori del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
4. Il contributo è richiesto dalla singola banda musicale o dal singolo coro ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Il riparto è effettuato da ANBIMA Fvg e da USCI Fvg entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna banda musicale e a ciascun coro.
6. A ciascuna banda musicale o coro è concesso un contributo nella misura massima di 3.000 euro. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
7. Fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di riparto e di rendicontazione.
8. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio di strumenti e attrezzature musicali, materiale di consumo e materiale didattico, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze.
9. I contributi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale.
10. ANBIMA Fvg e USCI Fvg rendicontano le spese sostenute dalle bande musicali e dai cori secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 34, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 34, L. R. 13/2023
CAPO IV
 LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE STORICHE
Art. 37 bis
1. In conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'Amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato "Docuscuele" a disposizione degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie e gestito dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e del rendiconto del contributo dell'anno precedente. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione dell'intera somma su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Limitatamente all'anno 2019 la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.
5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 51, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 6/2021
CAPO V
 SEZIONI PRIMAVERA
Art. 38
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali, denominate "Sezioni Primavera", disciplinate dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autorità scolastiche statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi.
2. Le disposizioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), non si applicano alle sezioni di cui al comma 1.
2 ter. Ai fini del comma 2 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali) e di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 5, L. R. 15/2020
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO VI
 PIANO REGIONALE SCUOLA DIGITALE
Art. 39
 (Programma regionale per la scuola digitale)
1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della legge 107/2015, concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento, nel rispetto di:
a) pari opportunità di accesso e di frequenza, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale più svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale;
b) salute psico-fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti, con specifica attenzione per coloro che vivono in condizioni di disagio e disabilità e per le relative famiglie, nonché del personale docente;
c) modalità avanzate di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle peculiarità dei soggetti interessati.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO VI bis
 INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE SU TEMATICHE DI RILEVANTE INTERESSE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO
Art. 40 bis
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 unitamente alle proposte progettuali. Gli schemi di convenzione contengono i termini di realizzazione degli interventi e l'individuazione delle risorse disponibili.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 3/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 9, L. R. 13/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO VII
 TEMPO INTEGRATO EXTRASCOLASTICO
Art. 41
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 3/2019