Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 18/11/2025

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
CAPO VIII
 ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 27
1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita, avendo attenzione a una offerta formativa inclusiva a favore di tutti gli alunni, anche con bisogni educativi speciali e con disabilità.
2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua:
c) nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie statali e nelle scuole secondarie statali per favorire l'integrazione dell'offerta formativa attraverso l'avvio alla pratica sportiva, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione, relativamente all’insegnamento dell’educazione motoria;
d) nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado statali, nell'ambito di protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, attraverso l'incremento della dotazione oraria di personale docente di scienze motorie e sportive, finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa, senza oneri a carico dello Stato;
e) nei licei a indirizzo sportivo attraverso il potenziamento dell'offerta didattica inerente l'avvio alla pratica sportiva.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), ed e), la Regione è autorizzata a sottoscrivere un'apposita convenzione quadro con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI, con "Sport e Salute SpA", con il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con l'Università degli Studi di Udine, con l'Università degli Studi di Trieste, nonché con altri soggetti pubblici e privati con particolari competenze nel settore.
4. Lo schema di convenzione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di sport, e disciplina, in particolare, le modalità di attuazione degli interventi mediante specifici finanziamenti.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 10/2020
7 Articolo sostituito da art. 7, comma 34, L. R. 12/2025
8 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 7, comma 13, lettera a), L. R. 13/2025
9 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 7, comma 13, lettera b), L. R. 13/2025
10 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 7, comma 13, lettera c), L. R. 13/2025
Art. 28 bis
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di lavoro e in ambito scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono essere sottoscritte anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.
6. Il riparto delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in base al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 3/2019
2 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 28 ter
2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.
4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 30
1. Nel rispetto dei vincoli che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e delle linee operative indicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e tenuto conto della particolare valenza formativa e orientativa che tale esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti e non, nonché ogni altra iniziativa utile, da attuarsi anche mediante stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati e in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di individuare i soggetti ospitanti più idonei in termini di capacità strutturali e organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici e formativi.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2019
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2019
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2019
Art. 31
1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 32 bis.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
2 Comma 2 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
3 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
4 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
5 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 32
1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti, l'Amministrazione regionale, attraverso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia. Il supporto tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attività svolte dal Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019