Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
CAPO VII
 ANTICIPAZIONI DI CASSA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI
Art. 24
 (Importo)
1. Le anticipazioni di cassa di cui all'articolo 23, comma 1, sono concesse in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.
2. Le anticipazioni sono restituite mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione e assegnato alle istituzioni scolastiche.
3. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia superiore all'anticipazione erogata, l'Amministrazione regionale provvede al pagamento del saldo nei termini e modalitā stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia inferiore all'anticipazione erogata, l'istituto scolastico provvede alla restituzione del saldo nei termini e con le modalitā stabiliti dal medesimo regolamento regionale.
4. L'Amministrazione regionale č autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalitā agli istituti inadempienti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 13/2023