Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
CAPO III
 CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE
Art. 11
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.
3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.
4 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE.
6. I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/2019
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 7/2024
4 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 7/2024
5 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 7, comma 84, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
6 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 7, comma 84, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
7 Comma 4 ter abrogato da art. 7, comma 84, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
8 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 84, lettera c), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.