Art. 9
1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la paritą scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
2.
Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo; tale importo č ridotto proporzionalmente qualora presso l'istituto frequentato sia attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito;
b) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini dell'ammissibilitą del contributo;
c) le fasce di ISEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di prioritą di cui al comma 3.
3.
Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di prioritą decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni č proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni č proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi č proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.
6 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 27, numero 1), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 27, numero 2), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
9 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 7, comma 27, numero 3), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 10
( ABROGATO )
Note:
1 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 10 bis
(Contributi per spese di ospitalitą presso strutture accreditate)
1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio, in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).
2.
Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilitą del contributo.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo č proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.