Art. 26
(Assicurazione scolastica)
1. Al fine di garantire l'assicurazione dei bambini delle Sezioni Primavera, degli alunni delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e al trasporto, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni, la Regione interviene con il pagamento di una polizza assicurativa rivolta a tutti gli istituti del Sistema scolastico regionale e al Collegio del Mondo Unito.
Art. 27
(Promozione dell'attività sportiva nelle scuole)
1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita, avendo attenzione a una offerta formativa inclusiva a favore di tutti gli alunni, anche con bisogni educativi speciali e con disabilità.
2.
L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua:
a)
nell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia statali e nel primo anno delle scuole primarie statali, nell'ambito di un progetto unitario a livello regionale, impiegando operatori in possesso di una delle seguenti lauree:
2) laurea magistrale in Scienze dello Sport, o diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF);
3) laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
4) laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle attività Motorie preventive e adattate;
b) nelle classi seconde e terze delle scuole primarie statali attraverso l'integrazione e il potenziamento dell'offerta promossa dal Ministero competente in materia di istruzione e realizzata anche attraverso "Sport e Salute SpA", di cui all'
articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178;
c) nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie statali e nelle scuole secondarie statali per favorire l'integrazione dell'offerta formativa attraverso l'avvio alla pratica sportiva, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione, relativamente all’insegnamento dell’educazione motoria;
d) nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado statali, nell'ambito di protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, attraverso l'incremento della dotazione oraria di personale docente di scienze motorie e sportive, finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa, senza oneri a carico dello Stato;
e) nei licei a indirizzo sportivo attraverso il potenziamento dell'offerta didattica inerente l'avvio alla pratica sportiva.
2 bis. Il monitoraggio e la valutazione delle attività di cui al comma 1 si realizzano attraverso progetti di ricerca.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), ed e), la Regione è autorizzata a sottoscrivere un'apposita convenzione quadro con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI, con "Sport e Salute SpA", con il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con l'Università degli Studi di Udine, con l'Università degli Studi di Trieste, nonché con altri soggetti pubblici e privati con particolari competenze nel settore.
4. Lo schema di convenzione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di sport, e disciplina, in particolare, le modalità di attuazione degli interventi mediante specifici finanziamenti.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 10/2020
7 Articolo sostituito da art. 7, comma 34, L. R. 12/2025
8 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 7, comma 13, lettera a), L. R. 13/2025
9 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 7, comma 13, lettera b), L. R. 13/2025
10 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 7, comma 13, lettera c), L. R. 13/2025
11 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 49, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 28
(Orientamento educativo)
1. La Regione promuove l'orientamento educativo attraverso le iniziative e le strutture attivate all'interno del sistema dell'orientamento, previste dagli articoli 8 e 9 dalla
legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), relativa all'apprendimento permanente.
2. Attraverso tali strutture e l'insieme dei servizi integrati svolti anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, ivi compresa ARDIS, la Regione eroga pertanto attività di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacità, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 28 bis
(Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di lavoro e in ambito scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono essere sottoscritte anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.
6. Il riparto delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in base al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 3/2019
2 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 28 ter
(Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale)
1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione di sportelli di consulenza psicologica con finalità educativa e formativa, tenuta da professionisti con specifica formazione nel campo della consulenza alla persona, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, albo A e B, e cousellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della
legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.
4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 29
(Inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati)
1. Per gli alunni presenti sul territorio regionale la Regione promuove l'inserimento presso le istituzioni scolastiche, attraverso le disposizioni appositamente contemplate dall'
articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), e le risorse a tale scopo messe a disposizione nei rispettivi programmi annuali per l'immigrazione.
2. Tali misure promuovono l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. Si favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e vengono attivate iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale regionale e interculturale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 30
(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)
1. Nel rispetto dei vincoli che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare ai sensi della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e delle linee operative indicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e tenuto conto della particolare valenza formativa e orientativa che tale esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti e non, nonché ogni altra iniziativa utile, da attuarsi anche mediante stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati e in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di individuare i soggetti ospitanti più idonei in termini di capacità strutturali e organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici e formativi.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2019
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2019
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2019
Art. 31
(Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti)
1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 32 bis.
3. Un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte è componente del Comitato degli studenti di cui all'
articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
2 Comma 2 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
3 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
4 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
5 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 32
(Promozione della dimensione europea e internazionale dell'istruzione)
1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti, l'Amministrazione regionale, attraverso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest di cui all'
articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della
legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia. Il supporto tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attività svolte dal Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso.
2. La Regione, anche nel quadro di specifici protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione internazionale dell'istruzione e dell'educazione. Il programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse; per la sua realizzazione l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di una convenzione che stabilisce le specifiche modalità attuative, dell'Educandato statale Uccellis di Udine.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
Art. 32 bis
(Linee guida triennali per il diritto allo studio)
1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee guida per il diritto allo studio, finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis, 28 ter e 31.
2. Le linee guida di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono aggiornate periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.