Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
TITOLO II
 DIRITTO ALLO STUDIO
CAPO I
 LIBRI IN COMODATO
Art. 7
2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al 5 per cento.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.
5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 13/2021
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 DOTE SCUOLA
Art. 9
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.
6 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 27, numero 1), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 27, numero 2), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
9 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 7, comma 27, numero 3), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO III
 CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE
Art. 11
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.
3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.
5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
6. I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/2019
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO IV
 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CON PLUSDOTAZIONI E INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE E A DOMICILIO
Art. 14
 (Interventi a favore degli alunni con disabilità)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15
1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.
4. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
5. Il riparto di cui al comma 4 avviene per il 50 per cento in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in proporzione al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15 bis
3. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.
5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitino di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15 ter
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
4. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli studenti aventi diritto iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.
6. L'erogazione del finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte dell'istituzione scolastica.
7. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 30, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Comma 5 sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 10/2023
CAPO V
 CONCORSO AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
Art. 16
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di al cui comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 13/2023 , con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, come disposto dall'art. 7, c. 9, L.R. 13/2023.
CAPO VI
 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI
CAPO VII
 ANTICIPAZIONI DI CASSA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI
Art. 24
 (Importo)
1. Le anticipazioni di cassa di cui all'articolo 23, comma 1, sono concesse in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.
2. Le anticipazioni sono restituite mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione e assegnato alle istituzioni scolastiche.
3. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia superiore all'anticipazione erogata, l'Amministrazione regionale provvede al pagamento del saldo nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia inferiore all'anticipazione erogata, l'istituto scolastico provvede alla restituzione del saldo nei termini e con le modalità stabiliti dal medesimo regolamento regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 13/2023
CAPO VIII
 ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 27
1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 28 bis
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di lavoro e in ambito scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono essere sottoscritte anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.
6. Il riparto delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in base al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 3/2019
2 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 28 ter
2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.
4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 30
1. Nel rispetto dei vincoli che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e delle linee operative indicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e tenuto conto della particolare valenza formativa e orientativa che tale esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti e non, nonché ogni altra iniziativa utile, da attuarsi anche mediante stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati e in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di individuare i soggetti ospitanti più idonei in termini di capacità strutturali e organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici e formativi.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2019
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2019
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2019
Art. 31
1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 32 bis.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
2 Comma 2 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
3 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
4 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
5 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 32
1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti, l'Amministrazione regionale, attraverso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia. Il supporto tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attività svolte dal Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019