Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
Art 56
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);
c) la legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52 (Interventi straordinari in materia di diritto allo studio per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84 e 1984-85);
l) l'articolo 8, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
m) l'articolo 7, commi 9, 10 e 11, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
o) l'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (Disposizioni in materia di istruzione e cultura);
p) gli articoli 40 e 41 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
r) l'articolo 14, comma 3 e comma 4, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
s) l'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali);
u) la legge regionale 12 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio);
cc) gli articoli 313 e 314 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
ee) l'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);
ff) gli articoli 10, 16 e 19 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
ii) l'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);
kk) l'articolo 63 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
ll) l'articolo 8 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);
mm) l'articolo 6, commi da 1 a 9, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
nn) l'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 (Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti);
oo) l'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.);
pp) la legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);
qq) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);
ss) la legge regionale 7 novembre 1986, n. 47 (Integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, concernente contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
tt) la legge regionale 1 giugno 1987, n. 17 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
vv) l'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
xx) l'articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
yy) l'articolo 187 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
ccc) l'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);
ddd) l'articolo 8, commi da 11 a 15, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
hhh) l'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);
jjj) gli articoli da 1 a 6 bis e da 7 a 8 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole);
kkk) l'articolo 36 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
lll) l'articolo 62 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995);
mmm) l'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia);
nnn) la legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia);
ooo) l'articolo 8, commi da 4 a 7, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);