Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
Art. 49
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena per le attività degli organi collegiali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti nell'ambito delle scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, per le spese che gli stessi sostengono, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per modulistica in lingua slovena, programmi informatici, traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati.
2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui al comma 1 alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole che operano prevalentemente in lingua slovena.