Art. 48
(Presentazione della domanda ed erogazione dei contributi)
1. I soggetti di cui all'articolo 46 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 47.
3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede alla concessione e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 3/2019
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 1), L. R. 13/2023
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 2), L. R. 13/2023