Art. 48
(Presentazione della domanda ed erogazione dei contributi)
1. I soggetti di cui all'articolo 46 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo recante in allegato la descrizione delle iniziative proposte e il preventivo delle spese previste.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 47.
3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede alla concessione e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di rendicontazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.