Art. 40 ter
(Convenzioni con le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro)
1. Al fine di potenziare l'offerta formativa delle scuole del sistema scolastico regionale e di favorire la realizzazione di interventi su tematiche di interesse in ambito scolastico ed educativo mediante un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e private, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le fondazioni bancarie regionali e con altri soggetti del territorio pubblici o privati senza scopo di lucro.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 contenenti l'indicazione degli ambiti tematici e delle tipologie di interventi delle scuole singole o in rete da sostenere in maniera complementare e coordinata da parte dei sottoscrittori.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.