Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
Art. 37 bis
1. In conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'Amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato "Docuscuele" a disposizione degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie e gestito dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e del rendiconto del contributo dell'anno precedente. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione dell'intera somma su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Limitatamente all'anno 2019 la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.
5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 51, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 6/2021