Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
Art. 3
 (Tipologia degli interventi)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:
a)   ( ABROGATA )
b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni;
d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche storiche;
e) interventi di orientamento scolastico;
f) interventi a sostegno della scuola digitale;
g) interventi a sostegno delle sezioni primavera;
g bis) interventi a sostegno di scuole che promuovono salute;
g ter) interventi diretti a prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali che realizzano percorsi formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali, tenuti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione dei corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) a personale non sanitario, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.
2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6 Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 6/2019
8 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
11 Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 10/2021
12 Lettera d bis) del comma 1 bis aggiunta da art. 7, comma 14, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.