Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
Art. 28 ter
2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacitą di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale č inteso come l'incapacitą di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella societą, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialitą.
4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.