Art. 28 ter
(Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale)
1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione di sportelli di consulenza psicologica con finalitą educativa e formativa, tenuta da professionisti con specifica formazione nel campo della consulenza alla persona, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, albo A e B, e cousellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della
legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacitą di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale č inteso come l'incapacitą di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella societą, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialitą.
4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.