Art. 28
(Orientamento educativo)
1.
La Regione promuove l'orientamento educativo attraverso le iniziative e le strutture attivate all'interno del sistema dell'orientamento, previste dagli articoli 8 e 9 dalla
legge regionale 21 luglio 2017, n. 27
(Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), relativa all'apprendimento permanente.
2. Attraverso tali strutture e l'insieme dei servizi integrati svolti anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, ivi compresa ARDIS, la Regione eroga pertanto attivitą di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacitą, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.