Art. 21
(Presentazione delle domande)
1.
Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 20 sono presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
a) preventivo di spesa;
b) dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021