Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
Art. 2
 (Principi e finalitą generali)
1. La Regione ispira la propria azione al principio di centralitą della persona e valorizza l'autonomia scolastica.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione intende perseguire in particolare le seguenti finalitą:
a) rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi attraverso la gratuitą o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi in relazione alla situazione reddituale dei destinatari;
b) promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il potenziale specifico di ciascuno, prevenendo la dispersione scolastica attraverso una attivitą di efficace orientamento e riorientamento;
b bis) promuovere la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attivitą di sostegno a studenti, insegnanti e genitori;
c) sostenere il potenziamento dell'offerta educativa e formativa, favorendo l'implementazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza, promuovendo l'educazione civica e ambientale, la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo di progettualitą in dimensione laboratoriale, sostenendo e promuovendo la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;
d) arricchire il plurilinguismo attraverso la valorizzazione delle lingue comunitarie, delle nuove lingue emergenti, l'apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista e l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, in un contesto plurilingue;
e) promuovere la scuola digitale incrementando la dotazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale, per migliorare sia la didattica per la costruzione delle competenze, anche digitali degli studenti e per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche e delle segreterie digitali;
f) favorire il sostegno a iniziative di integrazione e a processi educativi individualizzati di alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilitą e il sostegno ad alunni cui siano riconosciute plusdotazioni;
f bis) favorire un approccio integrato e interdisciplinare che affronti le tematiche della salute, utilizzando metodologie educative attive che sviluppino competenze e abilitą individuali, creando un clima e relazioni positivi;
f ter) promuovere la comunitą educante e i patti educativi per una sussidiarietą e una corresponsabilitą volte a garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico;
g) favorire i processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche e gli attori formativi e socioeconomici del territorio, con attenzione alle situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.
3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalitą di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'articolo 3.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5 Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8 Lettera f ter) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.