Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
Art. 19
 (Concessione e rendicontazione)
1 bis. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'erogazione anticipata dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), non č subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 7/2025