Art. 19
(Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 18.
1 bis. In deroga all'
articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'erogazione anticipata dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), non č subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.
2. Con il decreto di concessione e liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalitā di rendicontazione.
2 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), ai soggetti privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali si applicano le disposizioni dell'
articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 7/2025