Art. 17
(Ammontare del contributo)
1.
Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.