Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
Art. 17
 (Ammontare del contributo)
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
4 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
5 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 109, comma 1, L. R. 5/2026