Art. 16 bis
(Contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b))
1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19, i contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), sono disciplinati dagli accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale di cui all'articolo 14 della presente legge.
2. Il riparto delle risorse disponibili č effettuato sulla base del numero dei bambini iscritti, del numero delle sezioni e tenuto conto del numero dei bambini con disabilitā, dichiarate dalle istituzioni scolastiche con l'istanza di conferma della paritā.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 43, L. R. 12/2025