Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
Art. 16
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalitą del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalitą di al cui comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 13/2023 , con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, come disposto dall'art. 7, c. 9, L.R. 13/2023.