Art. 52 bis
(Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia)
1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e nel rispetto del principio di armonizzazione delle competenze regionali di programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica con le competenze statali sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive, la Regione, sulla base delle linee d'indirizzo approvate con deliberazione della Giunta regionale, adotta con le medesime modalità entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia a valere per l'anno scolastico successivo. L'Amministrazione regionale può adottare, ove ricorrano le condizioni, un Piano riferito a più anni scolastici.
2. Le tematiche rientranti nel Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa tengono conto e sono coordinate con i settori di competenza della Regione in materia di edilizia scolastica, di trasporto pubblico locale, di salute, di politiche sociali e disabilità, di famiglia, di sistemi informativi e di funzione pubblica e considerano una dimensione temporale di medio-lungo periodo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019