Art. 44
(Presentazione delle domande)
1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 30 settembre di ogni anno, a valere sull'anno scolastico successivo, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.