Art. 32 bis
(Linee guida triennali per il diritto allo studio)
1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee guida per il diritto allo studio, finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis, 28 ter e 31.
2. Le linee guida di cui al comma 1 hanno validitą triennale e sono aggiornate periodicamente, anche mediante attivitą di monitoraggio della sua attuazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.