Art. 26
(Assicurazione scolastica)
1. Al fine di garantire l'assicurazione dei bambini delle Sezioni Primavera, degli alunni delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e al trasporto, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni, la Regione interviene con il pagamento di una polizza assicurativa rivolta a tutti gli istituti del Sistema scolastico regionale e al Collegio del Mondo Unito.