Art. 22
(Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 21.
2.
È fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi:
a) la relazione delle attività svolte;
b) la documentazione analitica delle spese sostenute;
c) la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
2 bis. Non sono ammissibili a rendiconto le spese di rappresentanza, doni e omaggi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019