Art. 13 bis
(Contributi per il Bonus Psicologo Studenti FVG)
1. ARDIS, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, concede in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attivitą di consulenza e supporto psicologico, nei confronti degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'
articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la paritą scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per anno solare per un massimo di due volte all'interno dello stesso ciclo di istruzione.
3. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono i limiti di ammissibilitą, intensitą del contributo, criteri e modalitą di accesso, erogazione del contributo, l'etą massima degli studenti beneficiari del Bonus.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 16, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.