Legge regionale 27 marzo 2018 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.

Art. 3

(Norme in materia di imposte e tributi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il comma 2, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di diversa disposizione di legge regionale che preveda agevolazioni in materia di IRAP in base alla classificazione del territorio montano della Regione, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2018.>>.

2. Al comma 20 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole << nonché i criteri per l'aumento delle sanzioni nel caso di ripetute violazioni della stessa indole e il contenzioso>> sono soppresse.