Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.
Art. 8
 (Norme in materia di attività produttive, cooperazione e turismo)
1. La realizzazione di strategie di marketing territoriale per il turismo attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dirette a differenziare l'offerta turistica della località interessata rispetto ad altre mete del territorio, può essere affidata, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, dai Comuni, a PromoTurismoFVG ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4, lettera k), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), alle società d'area di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e ai consorzi turistici di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure rivolte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), ai fini dell'acceso ai bandi previsti dai Piani operativi regionali a valere sui fondi strutturali europei della Regione Friuli Venezia Giulia, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 68, comma 4, e 69, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le domande di contributo a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria e a sostegno di investimenti connessi alle piste di fondo, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2018, sono presentate a PromoTurismoFVG entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le domande di contributo di cui al comma 3 sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.
5. Per le domande relative alla concessione dei contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo e per la concessione dei contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, già presentate a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017, sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2017.
8. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso con decreto n. 1352/PROTUR dell'1 giugno 2017 a favore di PromoTurismoFVG a sostegno delle spese connesse all'organizzazione dell'iniziativa "Expo Astana", anche per le successive attività di accoglienza e formazione degli operatori turistici, nonché per l'iniziativa "Elite round UEFA Under 19" il cui svolgimento è previsto nel mese di marzo 2018.
11.
Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi in base all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36), agli articoli 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<< Disciplina organica del turismo>>), dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più tenute al mantenimento dei vincoli di destinazione relativi ai beni oggetto dell'agevolazione concessa previsti da tale normativa e da quella di attuazione regolamentare.

12. Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi ai sensi dell'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 5/1994 e ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002, nonché, rispettivamente, le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono più tenute al mantenimento dello specifico vincolo di destinazione artigianale e, rispettivamente, dello specifico vincolo di destinazione settoriale, commerciale, turistico o dei servizi, previsti da tale normativa e da quella di attuazione regolamentare, considerandosi sufficiente lo svolgimento di attività economica anche di diversa natura.
13. Le violazioni dei vincoli di destinazione di cui ai commi 11 e 12 poste in essere dalle imprese beneficiarie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge comportano la revoca dei contributi secondo la previgente disciplina applicabile.
14. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni immobili già d'intestata proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, previo consenso del proprietario, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico.
15. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna sottoscritto tra la struttura regionale competente e il Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e il verbale medesimo costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore del demanio idrico regionale.
16. Al fine di assicurare le finalità di cui al decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2017, n. 81 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016)), e il migliore utilizzo delle risorse impegnate, i beneficiari dei contributi in relazione ai quali sono scaduti i termini per la stipula dei contratti di lavoro previsti dall'articolo 9, comma 2, del medesimo regolamento, possono perfezionare la stipula entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche nel settore agricolo, mediante l'incentivazione delle cooperative sociali che operano in tale settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e c), e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), anche nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 1408/2013, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381), ove preveda la concessione in regime de minimis secondo la normativa in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) 1407/2013.
19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche alle domande relative a iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 20/2006 presentate a partire dall'1 gennaio 2018, a valere sulle risorse finanziarie destinate all'incentivazione della cooperazione sociale per l'anno 2018.
21. Per i Piani Integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) e per i Piani Integrati di sviluppo locale (PISL) o per i singoli interventi selezionati sulla base del Bando (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Programmazione 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse 4 - Sviluppo Territoriale. Attività 4.1.a - Supporto allo Sviluppo Urbano. Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)), non avviati o non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge nei termini originariamente previsti, sono ammissibili anche le spese sostenute oltre tali termini, fermo restando il rispetto del termine massimo previsto per la rendicontazione delle spese alla Struttura regionale attuatrice.
22. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 52, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), il riferimento alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> - onlus di Udine è correttamente da intendersi come riferimento all'associazione Centro Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> - ONLUS di Udine.
23. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, sui bandi emanati entro il 31 luglio 2017 non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).