Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.
Art. 5
 (Disposizioni in materia di funzione pubblica)
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
e)
l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa e spese per il trattamento accessorio)
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i Comuni che partecipano a una UTI, a decorrere dalla data di conferimento, in capo all'UTI medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto.
2. Le amministrazioni, una volta sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo trasmettono, in via telematica, all'Ufficio unico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in tale sede contrattuale, nonché con la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilità finanziaria. In assenza dell'invio all'Ufficio unico entro i termini di cui al presente comma le amministrazioni non possono procedere all'erogazione delle voci stipendiali connesse al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
3. Le amministrazioni inviano, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Ufficio unico una relazione annuale recante la situazione della spesa relativa alle voci stipendiali accessorie, unitamente alla certificazione da parte dell'Organo di revisione della compatibilità finanziaria, anche sotto il profilo del rispetto di limiti di spesa relativamente a tali voci, e con esplicitazione delle motivazioni tecnico organizzative delle scelte operate.>>;

2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 3 quater, della legge regionale 18/2016, come aggiunto dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5.
Dopo il comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è inserito il seguente:
<<13 bis. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 75/2017, al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai titolari di rapporto di lavoro flessibile con l'amministrazione stessa possono, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nonché nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.>>.

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 26/2018
2 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, L.R. 18/2016.