Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.
Art. 11
 (Norme in materia sanitaria e sociosanitaria)
6. Le risorse finanziarie concesse, in conto capitale o contributi annui costanti, in attuazione di leggi regionali antecedenti l'anno 2009 a soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro per interventi di investimento per strutture destinate ad attività relative alle politiche sociali e famiglia sono trasferite in via definitiva ai beneficiari qualora dalla documentazione in atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai contributi di cui al comma 6 e, per le quote in conto capitale eventualmente anticipate in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.
8. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 6 e 7 sono utilizzate dai beneficiari per altri interventi di investimento sulle medesime strutture.
8 bis. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 8, in deroga a quanto previsto dagli articoli 41, 41 bis e 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 8.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo straordinario per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 25/2018
2 Comma 1 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24, 48, 49 e 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
3 Comma 2 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24, 48, 49 e 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
4 Comma 3 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24, 48, 49 e 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
5 Comma 4 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24, 48, 49 e 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
6 Comma 11 abrogato da art. 106, comma 4, L. R. 13/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 24, L.R. 31/2017.