Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.
Art. 6
(Norme in materia di infrastrutture e territorio)
3.
Al comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<
del sistema socio sanitario pubblico regionale,>> sono inserite le seguenti: <<
della promozione culturale,>>;
b)
dopo le parole <<
consorzi e fondazioni>> è inserita la seguente: <<
culturali,>>.
5.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto regionale contenente le specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del regolamento di attuazione di cui al comma 3, per finalità di popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC i dati e le informazioni relative ai contenuti degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis, sono trasmessi all'Amministrazione regionale in formato digitale e caricati sulla piattaforma informatica dedicata. La data di decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati è stabilita con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale. Il medesimo provvedimento definisce le forme di redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma, le modalità di invio e i formati da utilizzare.>>.
6.
Il
comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:
<<1. In relazione alla nuova modalità di calcolo introdotta a decorrere dal 2017 del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata riferiti all'
articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), ferma restando la facoltà delle Ater di adottare articolazioni equitative in sede di determinazione del canone sovvenzionato come autorizzato dal regolamento di attuazione, le Ater applicano per gli anni 2018, 2019 e 2020 una riduzione dei canoni in termini di contenimento dei valori limite ai soggetti assegnatari di alloggi che risultano unici occupanti con dimora abituale dell'alloggio e in possesso o di un valore ISEE fino a 10.000 euro o di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro.>>.
8. Alle finalità di cui all'
articolo 5, comma 14, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio e d edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
9.
Al
comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), dopo le parole <<
all'aeroporto regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<
, anche attraverso forme di incentivazione all'utilizzo delle aree di sosta ricomprese nel Polo intermodale di Ronchi dei Legionari, rivolte ai possessori di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico e, in particolare, alle persone a mobilità ridotta>>.
10. Alle finalità di cui all'
articolo 5, comma 7, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
11.
All'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al quinto periodo del comma 3 la parola <<
maturati>> è sostituita dalla seguente: <<
corrisposti>>;
b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Per le attività tecniche avviate dall'1 gennaio 2015 non ancora concluse o per le quali non è ancora stato disposto il decreto di liquidazione degli importi dell'incentivo, si applicano, alla sua entrata in vigore, le disposizioni del regolamento di cui al comma 3. A tal fine il direttore di servizio adotta a sanatoria gli atti previsti dal citato regolamento per la liquidazione dell'incentivo.>>.
12.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:
<<4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione.>>.
14.
Alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del
decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole <<
di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 27, comma 7, del decreto legislativo 285/1992, cui provvede con regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e di tariffe o tributi, ai sensi della normativa vigente>>.
15.
Dopo il
comma 5 bis dell'articolo 51 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è aggiunto il seguente:
<<5 ter. Le imprese di costruzione già convenzionate con i Comuni per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata, ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e dell'
articolo 4 della legge regionale 6/2003, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini dell'adeguamento della convenzione esistente ai contenuti dello schema tipo previsto dall'articolo 17 in relazione ad alloggi in corso di realizzazione o già realizzati e non alienati da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita. L'adeguamento della convenzione può riguardare anche la variazione dell'individuazione degli alloggi interessati rispetto alla convenzione vigente, anche in numero diverso, a condizione che siano ubicati nel medesimo complesso abitativo. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.>>.
16.
Al
comma 3 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), dopo le parole <<
Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale>> sono inserite le seguenti: <<
entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale>>.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 9, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 21/2015.