Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attivitą venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attivitą produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversitą, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.