Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.
Art. 12
(Norme istituzionali)
1.
All'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<
novanta giorni>>;
b)
al comma 2 dopo le parole <<
Gli adempimenti indicati al comma 1>> sono inserite le seguenti: <<
, a esclusione di quelli relativi alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie>>.
2.
Il
terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 41/1983 è sostituito dal seguente:
<<3. Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime secondo le modalità prescritte dalla normativa nazionale vigente.>>.
4. La modifica di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla XII legislatura.
5.
Dopo il
comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. Il parere di conformità è espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento da una Commissione di valutazione nominata con decreto dell'Avvocato della Regione e composta da due avvocati assegnati all'Avvocatura e da un terzo avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo.
8 ter. Per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione di valutazione al solo componente esterno spetta un gettone di presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta.>>.
6. Per le finalità di cui al
comma 8 ter dell'articolo 8 della legge regionale 44/2017, come inserito dal comma 5, è autorizzata la spesa di 1.050 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.