Legge regionale 19 marzo 2018 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove l'adozione della metodologia della Progettazione universale, come standard di qualità della progettazione edilizia e urbanistica, nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni totali o parziali, ampliamenti e modifiche di destinazione d'uso di spazi aperti, ambienti, aree, strutture, edifici pubblici o privati aperti al pubblico, anche di carattere temporaneo. A tale scopo la Regione sostiene:

a) la formazione degli operatori del settore sui criteri metodologici della Progettazione universale;

b) la promozione della cultura su cui insiste la metodologia della Progettazione universale;

c) l'attuazione di un progetto di mappatura generale dell'accessibilità;

d) l'attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche svolta anche in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale.

2. Restano fermi i criteri generali di progettazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), che individua i tre livelli di qualità dello spazio costruito, nonché i criteri di progettazione per l'accessibilità riferiti alle unità ambientali e ai loro componenti, come individuati nell'articolo 4 del medesimo decreto, che costituiscono criteri minimi di qualità della progettazione.