Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.
Art. 8 bis
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione dei PEBA.
3. Il contributo è concesso ai Comuni che predispongono il PEBA secondo le linee guida metodologiche approvate dalla Regione, utilizzando gli strumenti informatici di cui all'articolo 6.
4. I Comuni possono presentare istanza di contributo in forma aggregata attraverso l'individuazione di un Comune capofila e realizzando un PEBA che riguardi una o più aree o settori d'intervento del territorio dei Comuni aggregati. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune in relazione alla propria popolazione residente.
5. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio e viene concesso solo in relazione a PEBA che hanno a oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati. Il contributo può essere richiesto anche in relazione ad aree, percorsi ed edifici già analizzati in PEBA precedenti, ma non finanziati ai sensi del presente articolo.
6. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.
7. L'incarico è affidato entro centottanta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine l'organo concedente, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di fissare un nuovo termine.
8. I contributi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, nonché la tipologia delle spese ammissibili.
9. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente e contiene l'indicazione dei costi previsti.
10. Le domande sono ammesse a contributo fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.
11. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data del provvedimento con cui è approvato l'elenco delle domande ammesse.
12. Per favorire l'acquisizione dei dati relativi ai PEBA già elaborati senza l'ausilio degli strumenti informatici di cui all'articolo 6, comma 3, nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo una tantum a copertura dei costi sostenuti per trasferire i dati nel sistema medesimo. Il contributo massimo concedibile è pari a 3.000 euro e non può, in ogni caso, superare il costo totale effettivamente sostenuto dal Comune per questa finalità. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 si applicano anche in relazione al contributo di cui al presente comma.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 7, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.