Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.
Art. 8
1. I Comuni attuano il progetto di mappatura di cui all'articolo 6 raccogliendo i dati e le informazioni relative ai percorsi e agli edifici che intendono mappare e georeferenziare, anche al fine di stabilire un ordine di priorità degli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, da definirsi sulla base dell'importanza del percorso o dell'edificio per la comunità di riferimento, della difficoltà dell'intervento e dei costi stimati in relazione al tipo di soluzione individuata per ciascuna barriera rilevata. Qualora i Comuni abbiano già adottato il PEBA il progetto di mappatura prende avvio in relazione ai percorsi e agli edifici in esso individuati.
2. I Comuni individuano le priorità di cui al comma 1 ed elaborano i PEBA secondo le linee guida di cui all'articolo 8 bis, comma 3, anche limitatamente a singole aree o settori d'intervento.
3. Laddove il percorso di mappatura e georeferenziazione riguardi un ambito territoriale sovra-comunale, per lo svolgimento dell'attività correlata al progetto, i Comuni si organizzano in forma associata individuando al loro interno un Comune capofila.
5. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal Servizio competente, nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 100.000 euro annui.
6. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi.
8. La Direzione centrale competente può effettuare controlli a campione per verificare l'aderenza degli interventi previsti ai criteri della Progettazione universale, avvalendosi del supporto del soggetto di cui all'articolo 5, comma 3. A tal fine richiede al Comune l'invio del progetto esecutivo e, in caso di non aderenza, ne chiede l'adeguamento ai fini della liquidazione del contributo. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso per la durata della relativa attività istruttoria.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 5, comma 16, L. R. 20/2018
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 21, lettera c), numero 1), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 21, lettera c), numero 2), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 4 quater aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Articolo sostituito da art. 5, comma 7, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.