Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.
Art. 6
 (Competenze della Regione)
1. Nella predisposizione di piani, programmi, progetti generali e di settore la Regione tiene conto dell'obiettivo del conseguimento del massimo grado di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito su tutto il territorio della regione, di concerto con le amministrazioni locali. A questo fine avvia un progetto di mappatura generale dell'accessibilità avente ad oggetto, prioritariamente, gli edifici pubblici e i percorsi urbani ed extra urbani, da individuarsi a cura dei Comuni, sulla base dell'importanza che gli stessi rivestono in relazione alle comunità territoriali di riferimento.
2. Il progetto di mappatura generale rappresenta un macro-obiettivo di lungo termine che accompagna il processo di miglioramento dell'accessibilità su tutto il territorio regionale; per darvi attuazione la Regione adotta un orientamento in itinere, secondo un modello di progetto a sviluppo incrementale da realizzarsi in fasi successive e finalizzato al conseguimento di un'informazione sempre più completa e condivisa sull'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito sul territorio regionale. Il progetto di mappatura è attuato per iniziativa del soggetto che intende aderirvi; in quest'ottica, esso potrà riguardare, sin dalla fase di avvio, anche gli edifici di proprietà privata aperti al pubblico.
3. La Regione coordina il progetto di mappatura dotando i Comuni, nonché le pubbliche amministrazioni con sede in regione e i privati che ne facciano richiesta, di linee guida e di strumenti informatici atti a raccogliere dati omogenei sulle barriere architettoniche esistenti, con riferimento a luoghi, percorsi ed edifici pubblici, e restituire informazioni sintetiche, tramite georeferenziazione, sul grado di fruibilità degli stessi. A tal fine la Regione adotta un sistema di classificazione dell'accessibilità definito e codificato dal centro unico di cui all'articolo 5.