Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.
Art. 5
 (Presidi di rilevanza regionale)
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un centro unico di riferimento regionale per lo svolgimento di attività di formazione, raccolta della documentazione, diffusione dell'informazione e consulenza gratuita in materia di accessibilità.
2. Il centro unico gestisce e coordina la sua attività in adesione alle finalità di cui alla presente legge, al fine di accrescere il livello della qualità della progettazione su tutto il territorio regionale e di innalzare il livello di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito. Compiti del centro unico regionale sono:
a) fornire consulenza tecnica alle amministrazioni pubbliche della Regione e ai privati proprietari di edifici, costruzioni e impianti, soggetti alle prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche;
b) assistere i liberi professionisti operanti nei settori di intervento di cui alla presente legge;
c) promuovere iniziative di formazione e aggiornamento professionale e di informazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
d) elaborare studi, ricerche e rilevamenti sull'accessibilità e sulla consistenza delle barriere architettoniche nel territorio regionale;
e) elaborare un sistema di classificazione dell'accessibilità mediante l'individuazione di parametri univoci di valutazione di edifici e percorsi, allo scopo di rendere omogeneo e coordinato il percorso di mappatura di cui all'articolo 6, comma 1;
f) promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, per contribuire a diffondere la cultura dell'accessibilità;
g) raccogliere e catalogare la documentazione utile sulla normativa vigente, nonché sulle soluzioni edilizie e tecniche adottate che hanno permesso di ottenere i risultati migliori in materia di accessibilità;
h) predisporre le linee guida di cui all'articolo 6, comma 3.
4. Allo scopo di promuovere la diffusione di una cultura dell'accessibilità, anche mediante il trasferimento del know-how e la raccolta e condivisione di buone pratiche, la Regione sostiene lo sviluppo dell'attività del centro unico, con particolare riguardo all'attività di formazione svolta a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni della Regione, nonché degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali e degli addetti del comparto edilizio e urbanistico.
5. Le attività del centro unico sono svolte in collaborazione con il sistema universitario e della ricerca del Friuli Venezia Giulia.
7. La Giunta regionale può attribuire al centro unico funzioni e compiti aggiuntivi, anche su sollecitazione dei soggetti di cui al comma 4, che ne abbiano interesse.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 21, lettera b), numero 1), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera b), numero 2), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 21, lettera b), numero 2), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 21, lettera b), numero 3), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 7, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.